UNO SGUARDO ALLE NORME: IL DL SEMPLIFICAZIONI: PROVE DI SOSTENIBILITÀ

UNO SGUARDO ALLE NORME: IL DL SEMPLIFICAZIONI: PROVE DI SOSTENIBILITÀ

Il 17 luglio 2020 è entrato in vigore l’atteso Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale) che contiene una serie di misure da attuare in via d’urgenza per sostenere la ripresa dell’economia italiana dopo il blocco dovuto all’emergenza Covid.

Fra le misure di semplificazione previste, tutte orientate ad eliminare o quantomeno ridurre le lentezze delle procedure amministrative e l’eccesso di burocrazia, in un’ottica di sostenibilità economica e ambientale, ci sono norme in materia di contributi alle imprese, contratti pubblici, edilizia, digitalizzazione della pubblica amministrazione, infrastrutture di rete per le comunicazioni elettroniche e la banda ultralarga, sperimentazione e sviluppo di tecnologie emergenti nonché specifiche disposizioni a sostegno della green economy e della tutela dell’ambiente. 

Valutazioni ambientali più veloci e partecipazione del pubblico (artt. 50 e 51 del D.L. n. 76/2020)

Fra le misure che riguardano il settore ambientale, vi sono quelle che prevedono la riduzione dei termini dei procedimenti di valutazione ambientale (verifica di assoggettabilità a VIA o screening, VIA, provvedimento unico ambientale statale e provvedimento autorizzatorio unico regionale): la pubblica amministrazione avrà tempi più stetti per chiudere l’istruttoria sullo studio o progetto e il proponente dovrà inviare chiarimenti e osservazioni entro termini più brevi. Si accorciano anche i termini per presentare osservazioni da parte del pubblico. In caso di mancata conclusione del procedimento di screening e VIA statale nei termini perentori fissati, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, acquisito il parere di ISPRA, provvederà al rilascio del provvedimento entro i successivi trenta giorni.

Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica e tutela della salute (art. 52 del D.L. n. 76/2020)

Si ampliano le ipotesi in cui anche nei siti oggetto di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale, possono essere realizzati interventi e opere, a condizione che non vi siano pregiudizi o interferenze con l’esecuzione o il completamento della bonifica né rischi per la salute dei lavoratori o di altri fruitori dell’area.

Gli interventi ed opere che possono essere così realizzati sono, oltre a quelli che erano già previsti dal decreto-legge Sblocca Italia (D.L. n. 133/2014) -ossia, quelli richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture e di adeguamento alle prescrizioni autorizzative, nonché opere lineari necessarie per l’esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari di pubblico interesse- ulteriori interventi ed opere la cui realizzazione può avere effetti molto positivi per l’ambiente, fra questi: interventi di sistemazione idraulica e di mitigazione del rischio idraulico; opere per la realizzazione di impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili e di sistemi di accumulo. Sono esclusi gli impianti termoelettrici, fatti salvi i casi di riconversione da un combustibile fossile ad altra fonte meno inquinante o qualora l’installazione comporti una riduzione degli impatti ambientali rispetto all’assetto esistente nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti.

Misure per accelerare l’esecuzione delle bonifiche nei siti con contaminazioni storiche (art. 53 del D.L. n. 76/2020)

Al fine di dare massimo impulso alla realizzazione di interventi di bonifica nei siti di interesse nazionale interessati da contaminazioni storiche, sono previste una serie di norme di semplificazione e accelerazione che riguardano le varie fasi dell’iter di approvazione dei relativi progetti: 

  • fase dell’accertamento dello stato della potenziale contaminazione: è consentita l’esecuzione di indagini preliminari (più rapide e meno costose della caratterizzazione);
  • fase propedeutica alla presentazione del progetto di bonifica ai fini dell’approvazione: è previsto uno speciale procedimento ‘ristretto’, che accorpa tre distinti procedimenti (caratterizzazione, analisi di rischio e applicazione a scala pilota delle tecnologie di bonifica);
  • fase della certificazione di avvenuta bonifica: è previsto che si possa chiudere il procedimento (con conseguente restituzione delle aree agli usi consentiti dallo strumento urbanistico) anche per la sola matrice ‘suolo’, a condizione che non vi siano interferenze con la matrice acque sotterranee (cross contamination) né rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell’area.

Interventi nelle Zone Economiche Ambientali (art. 55 del D.L. n. 76/2020)

Gli interventi edilizi da realizzare all’interno delle aree protette di cui alla Legge n. 394/1991, nelle c.d. ‘aree di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione’ (art. 12, comma 2, lett. d) sono autorizzati direttamente dagli enti locali competenti salvo che non rientrino nei perimetri dei siti Natura 2000 (Siti di Interesse Comunitario, Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale ai sensi delle Direttiva 92/43/CEE e 2009/147/CE), non comportino una variante degli strumenti urbanistici vigenti e prevedano attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori.

Per le finalità connesse alla tutela dell’ambiente e della conservazione dell’area protetta, l’Ente parco può ottenere in concessone gratuita per la durata di nove anni rinnovabile, i beni demaniali statali e regionali presenti nel territorio del parco nazionale. L’Ente parco può, a sua volta, concedere tali beni in uso a terzi dietro il pagamento di un corrispettivo.

Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture delle reti energetiche nazionali e della rete di distribuzione elettrica e per l’adeguamento di impianti di produzione e accumulo di energia (artt. 60, 61 e 62 del D.L. n. 76/2020)

A gennaio 2020 è stato pubblicato il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) che stabilisce gli obiettivi nazionali fino al 2030 in tema di efficienza energetica, fonti rinnovabili e riduzione delle emissioni di CO2 e fissa gli obiettivi in tema di sicurezza energetica, interconnessioni, mercato unico dell’energia e competitività, sviluppo e mobilità sostenibile, delineando per ciascuno di essi le misure che saranno attuate per assicurarne il raggiungimento.

Per accelerare l’iter di autorizzazione delle opere già individuate dal PNIEC (fra cui il Tyrrenium, il collegamento elettrico tra Campania, Sicilia e Sardegna), il D.L. n. 76/2020 prevede una serie di interventi normativi di semplificazione amministrativa che riguardano anche le opere infrastrutturali della rete gas previste nel PNIEC medesimo. 

Tra le misure per l’attuazione dell’obiettivo della decarbonizzazione del PNIEC c’è anche lo sviluppo e il potenziamento delle reti di distribuzione elettrica che costituiscono l’infrastruttura in grado di incrementare l’efficienza e la flessibilità del sistema elettrico nazionale.

Al fine di sviluppare e ammodernare la rete distributiva, il D.L. n. 76/2020 prevede norme di semplificazione dell’iter autorizzativo di competenza degli enti locali nonché l’adozione di linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l’esercizio delle infrastrutture appartenenti alle reti di distribuzione, prevedendo anche iter semplificati per interventi di minor impatto territoriale.

Il D.L. n. 76/2020 introduce, infine, norme di semplificazione dei procedimenti per l’adeguamento di centrali di produzione di energia limitando le ipotesi di modifica sostanziale di impianto esistente soggetti all’autorizzazione unica (produzione di effetti negativi e significativi sull’ambiente o variazione positiva di potenza elettrica superiore al 5 per cento rispetto al progetto originariamente autorizzato); per i casi di modifica non sostanziale o ripotenziamento non rilevante, l’esecuzione dell’intervento è subordinata alla sola comunicazione preventiva al Ministero dello sviluppo economico.

Francesca Benedetti


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